Art. 4

In vigore dal 8 mag 2006
1.   Le domande di diritti d’importazione devono pervenire all’autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell’IVA: a) entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per le domande relative al sottoperiodo di cui all’, paragrafo 3, lettera a); b) entro le ore 13 (ora di Bruxelles), del 12 gennaio 2007, per le domande relative al sottoperiodo di cui all’, paragrafo 3, lettera b). Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell’, costituiscono i diritti d’importazione oggetto della domanda. 2.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il terzo venerdì successivo allo scadere dei rispettivi periodi per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, un elenco degli operatori che hanno richiesto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’, recante in particolare il nome e l’indirizzo degli stessi nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato. 3.   Le comunicazioni delle informazioni di cui al paragrafo 2, comprese le comunicazioni negative, avvengono a mezzo fax o per posta elettronica, utilizzando il modulo che figura nell’allegato I.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2006/704 — Testo vigente | Portale Normativo