Art. 7

Autorizzazione all’immissione in commercio non subordinata ad obblighi specifici

In vigore dal 29 mar 2006
Autorizzazione all’immissione in commercio non subordinata ad obblighi specifici Quando gli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 1, sono stati soddisfatti, il comitato può in qualsiasi momento adottare un parere favorevole al rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.
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Autorizzazione all’immissione in commercio non subordinata ad obblighi specifici (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo