Art. 9

Relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza

In vigore dal 29 mar 2006
Relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza Le relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 sono presentate all’Agenzia e agli Stati membri immediatamente su richiesta o almeno ogni sei mesi dopo il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
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