Art. 5

Obblighi specifici

In vigore dal 29 mar 2006
Obblighi specifici 1.   Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata ha l’obbligo specifico di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e di fornire i dati supplementari di cui all’, paragrafo 1. Possono essere imposti obblighi specifici anche in relazione alla raccolta di dati di farmacovigilanza. 2.   Gli obblighi specifici di cui al paragrafo 1 e il calendario per soddisfarli sono chiaramente precisati nell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata. 3.   Gli obblighi specifici e il calendario per soddisfarli sono resi pubblici dall’Agenzia.
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Obblighi specifici (Art. 5 Regolamento (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo