Art. 11
Modifica del regolamento (CE) n. 1265/2001
In vigore dal 27 mar 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 1265/2001
Il regolamento (CE) n. 1265/2001 è modificato come segue:
1)
all’ , è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. A richiesta dell’interessato, l’autorità competente dello Stato membro annulla i titoli di restituzione non interamente utilizzati e la cui validità non sia ancora scaduta. La relativa cauzione è svincolata per la parte non utilizzata.
Lo Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni mese, la quantità corrispondente ai titoli di restituzione annullati nel corso del mese precedente, ripartita per mese di rilascio del titolo.».
2)
all’articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il titolo di restituzione è valido soltanto per i prodotti di base di cui all’, provenienti dalla produzione di quota a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 o delle campagne precedenti.»;
3)
all’articolo 15, è aggiunta la frase seguente:
«Tuttavia, la validità dei titoli di restituzione cessa dopo il 31 agosto 2006.»;
4)
all’articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per accertarsi in particolare della corretta applicazione del disposto dell’articolo 14, paragrafo 3.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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