Art. 9

Quote transitorie

In vigore dal 27 mar 2006
Quote transitorie 1.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di zucchero pari a 497 780 tonnellate, ripartita come indicato nell’allegato II, parte A. La quota di cui al primo comma è riservata allo zucchero prodotto da barbabietole seminate anteriormente al 1o gennaio 2006. Il prezzo minimo di tali barbabietole, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006, è fissato a 47,67 EUR/t. 2.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di isoglucosio pari a 126 921 tonnellate di materia secca, ripartita come indicato nell’allegato II, parte B. 3.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di sciroppo di inulina pari a 80 180 tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, ripartita come indicato nell’allegato II, parte C. 4.   Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2 e 3: a) non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006; b) non possono beneficiare del pagamento degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006. 5.   Gli Stati membri attribuiscono le quote transitorie, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare turbative del mercato e distorsioni della concorrenza, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio e accreditate a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006. 6.   Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e adottano tutte le misure necessarie per verificare la produzione dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dello zucchero con le barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1o gennaio 2006. Anteriormente al 15 luglio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione per impresa delle quote transitorie attribuite a norma del presente articolo. Anteriormente al 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di controllo adottate e i loro risultati.
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