Art. 4

Esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori

In vigore dal 22 mar 2006
Esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori 1.   Quando valuta l’opportunità di adottare una decisione ai sensi dell’, paragrafo 2, o dell’ del regolamento di base, la Commissione comunica al vettore aereo interessato i fatti salienti e le considerazioni sui quali poggia tale decisione. Al vettore aereo interessato è concessa l’opportunità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. 2.   La Commissione informa gli altri Stati membri per il tramite del rispettivo rappresentante nel comitato di sicurezza aerea in conformità delle procedure previste nel regolamento interno del comitato. Se ne fa richiesta, al vettore aereo è consentito illustrare la propria posizione oralmente prima che sia presa una decisione. Ove opportuno, la presentazione orale è fatta dinanzi al comitato di sicurezza aerea. Nel corso dell’audizione il vettore aereo può essere assistito dalle autorità responsabili per la sua supervisione regolamentare, se ne fa richiesta. 3.   In casi d’urgenza, la Commissione può derogare alla disposizione di cui al paragrafo 1 prima di adottare una misura provvisoria ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di base. 4.   Quando adotta una decisione ai sensi dell’, paragrafo 2, o dell’ del regolamento di base, la Commissione ne informa immediatamente il vettore aereo e le autorità responsabili della supervisione regolamentare sul vettore aereo di cui trattasi.
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