Art. 6

Misure eccezionali adottate da uno Stato membro

In vigore dal 22 mar 2006
Misure eccezionali adottate da uno Stato membro 1.   Quando uno Stato membro impone a un vettore aereo un divieto operativo immediato sul suo territorio ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, questi ne informa immediatamente la Commissione e trasmette le informazioni indicate nell’allegato B. 2.   Quando uno Stato membro ha imposto o mantenuto un divieto operativo sul suo territorio nei confronti di un vettore aereo come consentito dall’, paragrafo 2, del regolamento di base, questi ne informa immediatamente la Commissione e trasmette le informazioni indicate nell’allegato C. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per iscritto al segretariato generale della Commissione. Inoltre, le informazioni descritte negli allegati B o C vanno comunicate simultaneamente ai servizi competenti della Direzione generale dell’energia e dei trasporti della Commissione in formato elettronico. In mancanza di una adeguata procedura elettronica, le citate informazioni sono trasmesse con il mezzo alternativo più rapido. 4.   La Commissione informa gli altri Stati membri per il tramite dei rispettivi rappresentanti del comitato di sicurezza aerea in conformità delle procedure nel regolamento interno del comitato, nonché l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
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