Art. 2
Richieste degli Stati membri di aggiornare l’elenco comunitario
In vigore dal 22 mar 2006
Richieste degli Stati membri di aggiornare l’elenco comunitario
1. Uno Stato membro che chieda alla Commissione di aggiornare l’elenco comunitario a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell’allegato A del presente regolamento.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per iscritto al segretariato generale della Commissione. Inoltre, le informazioni di cui all’allegato A sono comunicate simultaneamente ai servizi competenti della Direzione generale dell’energia e dei trasporti della Commissione in formato elettronico. In mancanza di un’adeguata procedura elettronica, le citate informazioni sono trasmesse con il mezzo alternativo più rapido.
3. La Commissione informa gli altri Stati membri per il tramite dei rispettivi rappresentanti nel comitato di sicurezza aerea, in conformità delle procedure stabilite nel regolamento interno del comitato, nonché l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Storico versioni
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