Art. 3
Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi
In vigore dal 22 mar 2006
Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi
1. Uno Stato membro che valuti l’opportunità di presentare alla Commissione una richiesta ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento di base invita la Commissione e gli altri Stati membri a partecipare alle eventuali consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi.
2. L’adozione delle decisioni di cui all’, paragrafo 2, e all’ del regolamento di base è preceduta, ove opportuno e praticabile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore aereo di cui trattasi. Laddove possibile, le consultazioni sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.
3. In caso d’urgenza, le consultazioni congiunte possono essere organizzate soltanto dopo l’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. In tal caso, le autorità interessate sono informate dell’imminente adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 1.
4. Le consultazioni congiunte possono avvenire mediante corrispondenza ed aver luogo nel corso di visite in loco volte a consentire la raccolta di prove, ove opportuno.
Storico versioni
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