Art. 37
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri
In vigore dal 15 mar 2006
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri
Entro il 26 ottobre 2006, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’, lettere c) e d), alle sanzioni di cui all’, paragrafo 3, e agli accordi bilaterali conclusi a norma dell’, paragrafo 1. Essi notificano le ulteriori modifiche di tali disposizioni entro cinque giorni lavorativi.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:562:oj#art-37