Art. 39

Abrogazioni

In vigore dal 15 mar 2006
Abrogazioni 1.   Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2006. 2.   Con effetto dalla data di cui al paragrafo 1 sono abrogati: a) il manuale comune, compresi i suoi allegati; b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 26 aprile 1994 [SCH/Com-ex (94) 1, rev. 2], del 22 dicembre 1994 [SCH/Com-ex (94) 17, rev. 4] e del 20 dicembre 1995 [SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2]; c) l’allegato 7 dell’istruzione consolare comune; d) il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (21); e) la decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare nella segnaletica presso i valichi di frontiera esterna (22); f) la decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (23); g) il regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e del manuale comune (24). 3.   I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Storico versioni

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