Art. 4
In vigore dal 21 feb 2006
L', paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali accreditamenti siano anch'essi congelati ai sensi dell’, paragrafo 1. L'ente finanziario informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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