Art. 8
In vigore dal 21 feb 2006
1. La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni; e
b)
modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.
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