Art. 3
In vigore dal 21 feb 2006
1. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che tale decisione sia stata approvata dal comitato stesso.
2. La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1.
3. L’, paragrafo 2, non si applica alle somme accreditate ai conti congelati a titolo di interessi o altre forme di proventi generati da tali conti a condizione che tali interessi o proventi siano congelati ai sensi dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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