Art. 1
In vigore dal 21 feb 2006
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 3, lettera b), della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
2)
per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
a)
i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b)
i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
c)
i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
d)
gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g)
i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
3)
per «congelamento dei fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
4)
per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
5)
per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;
6)
per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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