Art. 9

Ripartizione dell'importo globale

In vigore dal 15 feb 2006
Ripartizione dell'importo globale 1.   Nei limiti dell'importo globale disponibile per il periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero per il finanziamento delle azioni di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, in funzione dei bisogni di ciascun paese e in particolare degli effetti della riforma sul settore dello zucchero nel paese in questione e dell'importanza di tale settore nell'economia. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati delle campagne precedenti al 2004. 2.   Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero sono definite dalla Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'aiuto finanziario e tecnico di cui all', paragrafo 4, destinato a contribuire all'elaborazione di una strategia pluriennale ammonta a 300 000 EUR. 4.   Nei limiti dell'importo globale, un importo indicativo del 3 % sarà utilizzato per assicurare le risorse umane e materiali necessarie alla gestione efficace e al monitoraggio dell'assistenza.
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