Art. 10
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 15 feb 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. Gli accordi scaturiti dal presente regolamento contengono disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente per quanto riguarda la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 (7) ed (Euratom, CE) n. 2185/96 (8) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9).
2. Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare una verifica dei documenti o un controllo in loco di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano altresì espressamente la Commissione a procedere a verifiche e ispezioni in loco, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
3. Tutti i contratti scaturiti dall'attuazione dell'assistenza garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2 durante e dopo l'esecuzione dei contratti.
Storico versioni
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