Art. 7

Procedura di comitato

In vigore dal 15 feb 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo (di seguito «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni. Il diritto del Parlamento europeo ad essere periodicamente informato, conformemente all', paragrafo 3, di detta decisione, deve essere pienamente rispettato. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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