Art. 5

Misure adottate dalla Commissione

In vigore dal 15 feb 2006
Misure adottate dalla Commissione 1.   Di concerto con i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero interessati, la strategia di adeguamento pluriennale è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e conformemente all'. 2.   Particolare rilievo sarà accordato alla situazione specifica di ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero. Per quanto riguarda i paesi che attraversano una crisi politica, slegata dall'andamento del settore dello zucchero, la concessione di assistenza nel quadro del presente regolamento sarà valutata dalla Commissione caso per caso. 3.   L'assistenza concessa ai paesi firmatari del protocollo sullo zucchero laddove manchi una strategia di adeguamento pluriennale è subordinata, per il 2006, ad un piano annuale di lavoro, adottato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   L'assistenza fornita in base al presente regolamento è complementare ma anche addizionale all'assistenza fornita da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:266:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo