Art. 6

Attuazione delle misure

In vigore dal 15 feb 2006
Attuazione delle misure Le misure finanziate nel quadro del presente regolamento sono attuate conformemente alle regole generali stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il regolamento finanziario») (5). Per quanto riguarda le procedure di gestione, si tratta in particolare dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 36 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (6) recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario.
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