Art. 3
Idoneità al finanziamento e procedura
In vigore dal 15 feb 2006
Idoneità al finanziamento e procedura
1. I paesi firmatari del protocollo sullo zucchero hanno diritto al beneficio dell'assistenza tecnica e finanziaria, compreso un eventuale sostegno di bilancio.
2. L'assistenza tecnica e finanziaria è concessa su richiesta di ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero. Le domande di assistenza tecnica e finanziaria sono presentate entro il 29 aprile 2006.
3. Le domande sono basate su una strategia di adeguamento completa e pluriennale, elaborata dal paese interessato conformemente all', di concerto con tutte le parti interessate. La strategia di adeguamento pluriennale può comprendere azioni in fase di realizzazione nonché tener conto delle conseguenze finanziarie attuali e future dei piani sociali già realizzati, all'esplicita condizione che le azioni e i piani sociali in questione vadano chiaramente nella direzione degli obiettivi di cui all', paragrafo 1.
4. I paesi firmatari del protocollo sullo zucchero che presentano una domanda che non sia basata su una strategia di adeguamento completa e pluriennale possono beneficiare, nel 2006, unicamente di un'assistenza tecnica e finanziaria destinata a contribuire all'elaborazione di questa strategia.
Storico versioni
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