Art. 3

Trattamento, utilizzo ed eliminazione

In vigore dal 3 feb 2006
Trattamento, utilizzo ed eliminazione Gli Stati membri possono autorizzare che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano: a) vengano eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica ammessa a norma della direttiva 1999/31/CE; b) vengano trattati in sistemi alternativi autorizzati a condizioni tali da minimizzare il rischio per la salute pubblica e degli animali, purché siano rispettate le seguenti condizioni: i) i materiali risultanti vanno avviati allo smaltimento in un impianto di incenerimento o di coincenerimento a norma della direttiva 2000/76/CE (4) oppure in una discarica a norma della direttiva 1999/31/CE; e ii) i materiali risultanti non vanno utilizzati come materie prime per mangimi o come fertilizzanti organici o ammendanti; oppure c) vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:197:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo