Art. 3
Trattamento, utilizzo ed eliminazione
In vigore dal 3 feb 2006
Trattamento, utilizzo ed eliminazione
Gli Stati membri possono autorizzare che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano:
a)
vengano eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica ammessa a norma della direttiva 1999/31/CE;
b)
vengano trattati in sistemi alternativi autorizzati a condizioni tali da minimizzare il rischio per la salute pubblica e degli animali, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
i)
i materiali risultanti vanno avviati allo smaltimento in un impianto di incenerimento o di coincenerimento a norma della direttiva 2000/76/CE (4) oppure in una discarica a norma della direttiva 1999/31/CE; e
ii)
i materiali risultanti non vanno utilizzati come materie prime per mangimi o come fertilizzanti organici o ammendanti;
oppure
c)
vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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