Art. 4

Misure di controllo

In vigore dal 3 feb 2006
Misure di controllo L’autorità competente adotta i provvedimenti necessari per controllare che gli operatori osservino il presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:197:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo