Art. 2

Raccolta e trasporto

In vigore dal 3 feb 2006
Raccolta e trasporto Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta e il trasporto di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano a condizione che la persona che li consegna o li trasporta: a) garantisca che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano vengano consegnati e trasportati in un impianto o in un altro sito autorizzato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure in un impianto, in un altro sito o in una discarica di cui all’ del presente regolamento; e b) tenga un registro delle partite per almeno due anni dalla data della consegna o del trasporto in modo da poterli dimostrare e, su richiesta, lo metta a disposizione dell'autorità competente.
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