Art. 1
Deroga in materia di raccolta, trasporto, trattamento, utilizzo ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano
In vigore dal 3 feb 2006
Deroga in materia di raccolta, trasporto, trattamento, utilizzo ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano
1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7 nonché ai capitoli da I a III e ai capitoli da V a VIII dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto, il trattamento, l’utilizzo e l’eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento («prodotti alimentari non più destinati al consumo umano»), a norma degli del presente regolamento, a condizione che:
a)
non siano entrati in contatto con nessun sottoprodotto di origine animale di cui agli e alle lettere da a) ad e) e da g) a k) dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 o con altre materie prime di origine animale;
b)
ciò non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali.
2. La deroga di cui al primo paragrafo non si applica alle materie prime di origine animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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