Art. 6
In vigore dal 23 dic 2005
1. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti del settore dello zucchero, ripartiti per codici NC a otto cifre, per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione durante la settimana precedente.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione.
3. Se le domande di titolo presentate per il contingente tariffario di cui all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, dell’ASA superano il livello di detto contingente, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il suddetto contingente per il periodo di importazione in corso, fissa un coefficiente di assegnazione e informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite previsto.
4. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato un titolo è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall’adozione delle misure suddette. In tal caso la cauzione è svincolata immediatamente.
5. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3.
6. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, l’importo della cauzione è ridotto in proporzione.
7. Insieme alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a norma del paragrafo 5, oppure le cui domande sono state ritirate a norma del paragrafo 4, nonché i quantitativi di zucchero per i quali sono stati restituiti titoli non utilizzati o utilizzati solo parzialmente. Tali comunicazioni si riferiscono alle informazioni ricevute dal lunedì al venerdì della settimana precedente.
8. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 7 sono effettuate con mezzi elettronici utilizzando gli appositi moduli trasmessi dalla Commissione agli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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