Art. 3

In vigore dal 23 dic 2005
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «periodo di importazione» il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre; b) «giorno lavorativo» un giorno lavorativo per gli uffici della Commissione a Bruxelles.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/2151 — Testo vigente | Portale Normativo