Art. 5

In vigore dal 23 dic 2005
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture: a) nella casella 8, «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», con una crocetta sulla menzione «sì»; b) nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II. Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
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