Art. 5
In vigore dal 23 dic 2005
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», con una crocetta sulla menzione «sì»;
b)
nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II.
Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Storico versioni
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