Art. 2

In vigore dal 23 dic 2005
1.   Le importazioni di cui all’ sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione recante il numero d’ordine del contingente 09.4327. 2.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i titoli di importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1464/95 (5) della Commissione.
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