Art. 5
Gestione pretattica dello spazio aereo (livello 2)
In vigore dal 23 dic 2005
Gestione pretattica dello spazio aereo (livello 2)
1. Gli Stati membri designano o istituiscono una cellula di gestione dello spazio aereo incaricata di assegnare lo spazio aereo alle condizioni e con le procedure di cui all’, paragrafo 1.
Negli Stati membri nei quali la gestione dello spazio aereo rientra nella competenza, o prevede la partecipazione, di autorità sia civili sia militari, la cellula assume la forma di una cellula mista civile e militare.
2. Due o più Stati membri possono istituire una cellula comune di gestione dello spazio aereo.
3. Gli Stati membri provvedono all’istituzione di adeguati sistemi di supporto, al fine di mettere in grado la cellula di gestione dello spazio aereo di effettuare l’assegnazione di spazio aereo e di comunicare tempestivamente la disponibilità di spazio aereo a tutti gli utenti coinvolti, alle cellule di gestione dello spazio aereo, ai fornitori di servizi di traffico aereo e a tutti gli interessati operatori e organizzazioni.
Storico versioni
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