Art. 7
Valutazione di sicurezza
In vigore dal 23 dic 2005
Valutazione di sicurezza
Allo scopo di mantenere o migliorare gli attuali livelli di sicurezza gli Stati membri provvedono – nell’ambito di un processo per la gestione della sicurezza – affinché sia effettuata una valutazione della sicurezza che comprende l’individuazione, la valutazione e l’attenuazione dei rischi, prima d’introdurre ogni modifica nel funzionamento dell’uso flessibile dello spazio aereo.
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