Art. 4
Gestione strategica dello spazio aereo (livello 1)
In vigore dal 23 dic 2005
Gestione strategica dello spazio aereo (livello 1)
1. Gli Stati membri esercitano le seguenti funzioni:
a)
provvedere all’applicazione complessiva del concetto di uso flessibile dello spazio aereo ai livelli strategico, pretattico e tattico;
b)
riesaminare periodicamente le esigenze degli utenti;
c)
convalidare le attività che richiedono restrizioni o riserve dello spazio aereo;
d)
definire strutture e procedure temporanee per lo spazio aereo idonee ad offrire una pluralità di opzioni di rotte e di riserva di spazio aereo;
e)
fissare i criteri e le procedure per la creazione e l’utilizzo di limiti laterali e verticali modificabili dello spazio aereo nella misura richiesta per accogliere differenti variazioni delle traiettorie di volo e cambiamenti dei voli a breve termine;
f)
valutare le strutture e la rete di rotte dello spazio aereo nazionale allo scopo di pianificare strutture e procedure flessibili per lo spazio aereo;
g)
definire le modalità specifiche in base alle quali la responsabilità della separazione tra i voli civili e militari è assegnata alle unità dei servizi di traffico aereo o alle unità militari di controllo.
h)
sviluppare l’uso transfrontiere dello spazio aereo con gli Stati membri confinanti qualora i flussi di traffico e le attività degli utenti lo rendano necessario;
i)
coordinare la propria politica di gestione dello spazio aereo con quella degli Stati membri confinanti, allo scopo di regolare congiuntamente l’uso dello spazio aereo al di là delle frontiere o dei confini delle regioni informazioni volo;
j)
istituire e mettere a disposizione degli utenti le strutture dello spazio aereo in stretta cooperazione e coordinamento con gli Stati membri confinanti quando le strutture in questione abbiano un impatto significativo sul traffico transfrontiere o sui confini di una regione informazioni volo allo scopo di assicurare l’utilizzo ottimale dello spazio aereo a tutti gli utenti nella Comunità.
k)
individuare con gli Stati membri confinanti un complesso comune di norme per la separazione tra voli civili e militari per le attività transfrontiere;
l)
creare meccanismi di consultazione tra le persone o organizzazioni di cui al paragrafo 3 e tutti i soggetti o le organizzazioni pertinenti in modo da assicurare che le esigenze degli utenti siano adeguatamente prese in considerazione;
m)
valutare e riesaminare le procedure per lo spazio aereo e i risultati delle operazioni nell’ambito dell’uso flessibile dello spazio aereo;
n)
istituire i meccanismi idonei per archiviare i dati sulle richieste, le assegnazioni e l’uso effettivo delle strutture dello spazio aereo per fini ulteriori di analisi e programmazione.
Le condizioni di cui alla lettera g) sono documentate e di esse si tiene conto nella valutazione di sicurezza di cui all’.
2. Negli Stati membri nei quali la gestione dello spazio aereo rientra nella competenza, o prevede la partecipazione, di autorità sia civili sia militari, le funzioni di cui al paragrafo 1 sono esercitate tramite un procedimento congiunto civile e militare.
3. Gli Stati membri individuano e notificano alla Commissione le persone o le organizzazioni responsabili per l’assolvimento delle funzioni di cui al paragrafo 1. La Commissione mantiene e pubblica l’elenco di tutte le persone o le organizzazioni individuate, allo scopo di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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