Art. 3
Principi
In vigore dal 23 dic 2005
Principi
Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo è retto dai seguenti principi:
a)
il coordinamento tra le autorità civili e militari è organizzato ai livelli strategico, pretattico e tattico della gestione dello spazio aereo mediante accordi e procedure finalizzati ad accrescere la sicurezza e la capacità dello spazio aereo ed a migliorare l’efficienza e la flessibilità delle operazioni degli aeromobili;
b)
è garantita e mantenuta la coerenza tra le funzioni di gestione dello spazio aereo, di gestione dei flussi di traffico aereo e i servizi di traffico aereo ai tre livelli di gestione dello spazio aereo di cui alla lettera a), al fine di assicurare a tutti gli utenti un’efficiente pianificazione, assegnazione e uso dello spazio aereo;
c)
la riserva di spazio aereo per uso esclusivo o specifico di alcune categorie di utenti è di natura temporanea, è applicata esclusivamente per periodi limitati, basati sull’uso effettivo e deve essere annullata non appena cessi l’attività che l’ha determinata;
d)
gli Stati membri cooperano ai fini dell’applicazione efficiente e coerente del concetto di uso flessibile dello spazio aereo attraverso le frontiere nazionali o attraverso i limiti delle regioni informazioni volo e disciplinano, in particolare, le attività transfrontiere. La cooperazione si estende a tutti i pertinenti aspetti giuridici, operativi e tecnici;
e)
le unità dei servizi di traffico aereo e gli utenti devono fare il miglior uso possibile dello spazio aereo disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2150:oj#art-3