Art. 3

Principi

In vigore dal 23 dic 2005
Principi Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo è retto dai seguenti principi: a) il coordinamento tra le autorità civili e militari è organizzato ai livelli strategico, pretattico e tattico della gestione dello spazio aereo mediante accordi e procedure finalizzati ad accrescere la sicurezza e la capacità dello spazio aereo ed a migliorare l’efficienza e la flessibilità delle operazioni degli aeromobili; b) è garantita e mantenuta la coerenza tra le funzioni di gestione dello spazio aereo, di gestione dei flussi di traffico aereo e i servizi di traffico aereo ai tre livelli di gestione dello spazio aereo di cui alla lettera a), al fine di assicurare a tutti gli utenti un’efficiente pianificazione, assegnazione e uso dello spazio aereo; c) la riserva di spazio aereo per uso esclusivo o specifico di alcune categorie di utenti è di natura temporanea, è applicata esclusivamente per periodi limitati, basati sull’uso effettivo e deve essere annullata non appena cessi l’attività che l’ha determinata; d) gli Stati membri cooperano ai fini dell’applicazione efficiente e coerente del concetto di uso flessibile dello spazio aereo attraverso le frontiere nazionali o attraverso i limiti delle regioni informazioni volo e disciplinano, in particolare, le attività transfrontiere. La cooperazione si estende a tutti i pertinenti aspetti giuridici, operativi e tecnici; e) le unità dei servizi di traffico aereo e gli utenti devono fare il miglior uso possibile dello spazio aereo disponibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2150:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo