Art. 8
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 22 dic 2005
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Si possono conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, solo nei seguenti casi:
a)
se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
b)
se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:
a)
tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se
(i)
le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell' del regolamento (CE) n. 850/98, e
(ii)
le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;
oppure
b)
sgombri, se
(i)
le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,
(ii)
gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e
(iii)
le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.
3. L', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId.
4. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.
5. Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle sottozone CIEM II (acque CE) e IV e nelle sottodivisioni IIIa e VIId, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.
6. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli del regolamento (CE) n. 850/98.
Storico versioni
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