Art. 9
Catture non sottoposte a cernita nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId
In vigore dal 22 dic 2005
Catture non sottoposte a cernita nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId
1. Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId.
2. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.
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