Art. 7
Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
In vigore dal 22 dic 2005
Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
1. Dal 1o febbraio 2006 al 31 gennaio 2007, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:
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all’allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella sottozona IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa, VIa, VIIa e VIId;
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all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
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all’allegato IIC, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe;
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all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nello Skagerrak, nella sottozona CIEM IV e nella divisione CIEM IIa (acque CE).
2. Per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IV bis, IV ter, IV quater e V del regolamento CE n. 27/2005 continuano ad applicarsi.
3. Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all' del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati.
4. La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2006 nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e nella sottozona IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.
5. Gli Stati membri garantiscono che, per il 2006, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'80% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui all’allegato I e al punto 15 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specia argentina.
Storico versioni
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