Art. 5
Limiti di cattura e attribuzioni
In vigore dal 22 dic 2005
Limiti di cattura e attribuzioni
1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all' del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli .
3. La Commissione dispone l'immediata cessazione delle attività di pesca dell'acciuga nella sottozona VIII se, secondo il parere dello CSTEP, la biomassa dei riproduttori al momento della riproduzione nel 2006 è inferiore a 28 000 tonnellate.
4. La Commissione fissa i limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nella divisione CIEM IIa (acque CE), IIIa e nella sottozona IV (acque CE) in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.
5. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.
6. I limiti di cattura per gli stock di rane pescatrici nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) e nelle zone Vb (acque CE) e VI, XII e XIV possono essere riveduti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 a seguito dell'analisi dello CSTEP sui dati raccolti durante il primo trimestre del 2006 per quanto riguarda le catture, per unità di sforzo registrate.
7. I limiti di cattura per lo stock di merluzzo norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) e per lo stock di spratto nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE), n. 2371/2002 alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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