Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 22 dic 2005
Campo di applicazione
1. Ove non altrimenti disposto, il presente regolamento si applica:
a)
alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e
b)
alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.
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