Art. 30
Modifiche del regolamento (CE) n. 1434/98
In vigore dal 21 dic 2005
Modifiche del regolamento (CE) n. 1434/98
Il regolamento (CE) n. 1434/98 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 2 è soppresso;
2)
all’, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
3)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate:
—
nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure
—
nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm, oppure
—
nelle regioni 1, 2 o 3 con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate,
a meno che siano dapprima messe in vendita per consumo umano diretto senza trovare un acquirente.»;
4)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tuttavia, è permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca alle condizioni di cui all’.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2187:oj#art-30