Art. 29
Modifiche degli allegati
In vigore dal 21 dic 2005
Modifiche degli allegati
Le modifiche dell’allegato I e delle appendici 1 e 2 dell’allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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