Art. 3
Specie bersaglio e dimensioni minime delle maglie
In vigore dal 21 dic 2005
Specie bersaglio e dimensioni minime delle maglie
1. Per ciascuna delle sottodivisioni elencate nell’allegato I, le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio sono definite nell’allegato II per le attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, e nell’allegato III per le attività di pesca praticate con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli. Nessuna parte degli attrezzi o delle reti ha una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia più piccola all’interno di ciascuna forcella di dimensioni di maglia.
2. Negli allegati II e III è fissata la percentuale minima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo per sottodivisione geografica e per forcella di dimensioni di maglia.
3. Nel corso delle bordate nelle quali sono presenti draghe a bordo è vietato conservare a bordo e sbarcare qualsiasi quantitativo di risorse acquatiche viventi, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis.
4. In una sottodivisione è vietato l’utilizzo di reti da imbrocco o di reti da posta impiglianti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate nell’allegato III.
5. In una sottodivisione è vietato l’utilizzo di tramagli con la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più grandi non corrispondente a una delle categorie stabilite nell’allegato III, a meno che la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm. Qualora la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm, tutte le maglie aventi una dimensione superiore a 16 mm devono corrispondere a una delle categorie stabilite nell’allegato III.
6. Per ciascuna bordata sono vietati gli sbarchi se le catture effettuate nelle sottodivisioni elencate nell’allegato I e detenute a bordo non soddisfano le pertinenti condizioni previste nell’allegato II o nell’allegato III.
Storico versioni
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