Art. 25

Ripopolamento artificiale e trapianto

In vigore dal 21 dic 2005
Ripopolamento artificiale e trapianto Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di risorse acquatiche viventi, che siano condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.
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