Art. 26

Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera

In vigore dal 21 dic 2005
Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera 1.   Gli Stati membri possono adottare, ai fini della conservazione e della gestione degli stock o per ridurre l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino, misure tecniche per la limitazione delle possibilità di pesca che: a) integrino le misure previste dalla normativa comunitaria in materia di pesca; o b) oltrepassino le esigenze minime previste dalla normativa comunitaria in materia di pesca. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai pescatori dello Stato membro interessato e sono compatibili con il diritto comunitario. 3.   Lo Stato membro interessato comunica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione. 4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure con le condizioni di cui al paragrafo 1. 5.   Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.
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Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera (Art. 26 Regolamento (UE) 2005/2187) — Testo vigente | Portale Normativo