Art. 24
Ricerca scientifica
In vigore dal 21 dic 2005
Ricerca scientifica
1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
le operazioni di pesca devono essere condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
b)
lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca devono essere stati preventivamente informati delle operazioni di pesca; e
c)
la nave che effettua le operazioni di pesca deve tenere a bordo un’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui batte bandiera.
2. In deroga al paragrafo 1, le risorse acquatiche viventi catturate per le finalità di cui al paragrafo 1 non possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita a meno che:
a)
non corrispondano alle taglie minime di sbarco elencate nell’allegato IV, e per le risorse in merito alle quali sono state stabilite possibilità di pesca, tali possibilità non siano esaurite; o
b)
non siano vendute direttamente per scopi diversi dal consumo umano.
Storico versioni
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