Art. 23

Attrezzi e pratiche di pesca vietati

In vigore dal 21 dic 2005
Attrezzi e pratiche di pesca vietati 1.   È vietato catturare risorse acquatiche viventi con metodi che prevedano l’impiego di esplosivi, veleni o narcotici, corrente elettrica o qualsiasi tipo di proiettile. 2.   È vietato vendere, esporre o mettere in vendita risorse acquatiche viventi catturate con i metodi di cui al paragrafo 1.
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Attrezzi e pratiche di pesca vietati (Art. 23 Regolamento (UE) 2005/2187) — Testo vigente | Portale Normativo