Art. 23
Attrezzi e pratiche di pesca vietati
In vigore dal 21 dic 2005
Attrezzi e pratiche di pesca vietati
1. È vietato catturare risorse acquatiche viventi con metodi che prevedano l’impiego di esplosivi, veleni o narcotici, corrente elettrica o qualsiasi tipo di proiettile.
2. È vietato vendere, esporre o mettere in vendita risorse acquatiche viventi catturate con i metodi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2187:oj#art-23