Art. 21

Sostituzione di navi o di motori

In vigore dal 21 dic 2005
Sostituzione di navi o di motori 1.   Qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, può essere sostituita da un’altra nave o da altre navi purché: a) la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all’, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato; e b) la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW. 2.   Un motore di una qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, può essere sostituito purché: a) a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi, in alcun momento, 221 kW; e b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all’, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato.
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