Art. 20

Permesso di pesca speciale

In vigore dal 21 dic 2005
Permesso di pesca speciale 1.   Le navi che intendono praticare attività di pesca nella sottodivisione 28-1 devono avere un permesso di pesca speciale rilasciato a norma all’ del regolamento (CE) n. 1627/94. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri. 3.   Le navi comprese in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti: a) la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1; e b) la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).
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