Art. 20 · Permesso di pesca speciale

Art. 20

Permesso di pesca speciale

In vigore dal 21 dic 2005
Permesso di pesca speciale 1.   Le navi che intendono praticare attività di pesca nella sottodivisione 28-1 devono avere un permesso di pesca speciale rilasciato a norma all’ del regolamento (CE) n. 1627/94. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri. 3.   Le navi comprese in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti: a) la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1; e b) la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).
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