Art. 19
Restrizioni applicabili agli sbarchi non sottoposti a cernita
In vigore dal 21 dic 2005
Restrizioni applicabili agli sbarchi non sottoposti a cernita
1. Le catture non sottoposte a cernita sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri assicurano l’istituzione di un programma di campionamento adeguato, che consenta di monitorare efficacemente, per specie, gli sbarchi non sottoposti a cernita.
Storico versioni
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